Prova del danno: 3 cose da fare e 1 su cui non perdere tempo e danaro

Prova del danno: hai speso gran parte della tua vita a tirare su dal nulla la tua azienda?

Hai investito tempo e soprattutto denaro in sviluppo, tecnologia e marketing aziendale?

E dopo tutto questo magari il tuo socio, quello che fino a ieri era il tuo più fedele collaboratore, ha fondato una nuova impresa ed è deciso in ogni modo ad affossare in maniera illecita anni di duro lavoro.

Quell’infame!

Non temere, nelle prossime righe scoprirai come provare che quella mezza calzetta del tuo ex-socio ti sta provocando un evidente danno da concorrenza sleale.

Prova del danno

PROVA DEL DANNO: COS’È IN PAROLE SEMPLICI?

Si sente molto parlare al giorno d’oggi di prova del danno nella concorrenza sleale, ma di cosa si tratta?

Ebbene, è ovvio che un imprenditore nello svolgimento della propria attività d’impresa perseguirà il raggiungimento di un profitto.

Mica lavoriamo per la gloria, no?

Tuttavia, i mezzi che ognuno di noi può usare per arricchirsi sono leciti fintanto che non arrecano danni agli altri imprenditori né tantomeno ai consumatori.

Insomma, è come la questione della libertà: la tua libertà finisce dove inizia quella di qualcun altro.

 

Qualche esempio

La legge (art. 2598 c.c.) sancisce espressamente cosa si debba intendere per atti di concorrenza sleale: essi consistono, ad esempio, nell’uso di nomi o segni distintivi che possono causare confusione con quelli legittimamente usati da altri (si pensi al celebre caso in cui il noto marchio “Nike” veniva riprodotto e storpiato con il nome “Nke”).

Altro fatto di concorrenza sleale è cagionato quando si compiono atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente (come l’imitazione dei prodotti, o degli involucri e delle confezioni), quando si getta discredito sui prodotti o sull’attività di un concorrente, o quando ci si appropria di pregi e qualità dell’impresa o dei prodotti altrui (art. 2598, n. 2, c.c.).

Celebre è il caso di Amica Chips, condannata da Trib. Milano 2014/11010 per concorrenza sleale nei confronti della San Carlo, essendosi “appropriata” della confezione di patatine già commercializzata dalla concorrente, caratterizzata dal prevalente sfondo bianco con al centro l’immagine di una patatina, con descrizione minimale, apposizione in alto al centro del marchio denominativo e bordi colorati

Infine, la legge individua quali atti di concorrenza sleale ogni altro strumento non conforme ai principi di correttezza professionale idoneo a recare pregiudizio l’impresa altrui (art. 2598, n. 3, c.c.). Classico esempio è l’importazione parallela di merci originali, ma di provenienza extracomunitaria, senza il consenso del titolare del marchio (v. Cass. 2016/12812).

Altro elemento determinante perché si possa parlare di concorrenza sleale è che i prodotti o i servizi in questione siano riconducibili al medesimo ambito di mercato, anche se a livelli diversi (per esempio, fa concorrenza sleale il dettagliante nei confronti del produttore, se il primo discredita il prodotto del secondo per favorire le vendite di altro prodotto sul quale consegue un margine di guadagno superiore).

 

PROVE. PROVE. E ANCORA PROVE, VOSTRO ONORE.

Bene, adesso che sei a conoscenza di quali sono gli atti che quella mezza calzetta del tuo ex-socio non avrebbe dovuto compiere nei tuoi confronti vediamo come provarli.

Molti avvocati consigliano in via preventiva di scrivere una lettera raccomandata dove si intima al competitor di farla finita con i suoi comportamenti illeciti.

Inutile dire che nove volte su dieci questo rimedio non serve praticamente a niente.

Dunque, dopo aver constatato che la nostra bella raccomandata è andata ad aumentare il volume della carta riciclata dell’impresa concorrente, dovremo passare alle maniere forti.

Ecco 3 cose che devi assolutamente fare e 1 su cui non perdere tempo né danaro:

1) CHI FA DA MAZZIERE?

Su chi grava l’onere della prova del danno?

Sull’imprenditore danneggiato o sul concorrente sleale?

Ebbene, la prova del danno cagionato da fatti di concorrenza sleale non è intrinseco ad essa, quindi devi per prima cosa dotarti di solidi elementi di prova finalizzati a dimostrare che il tuo competitor ti ha realmente cagionato un danno.

 

2) SU COSA PUÒ FONDARSI LA PROVA DEL DANNO DA CONCORRENZA SLEALE?

In primo luogo ricordati di produrre in giudizio copie autentiche dei registri contabili dell’azienda dai quali si possa vedere l’impatto negativo che le politiche scorrette del tuo avversario hanno cagionato alla tua impresa, sia in termini di maggiori spese, sia in termini di minori guadagni.

Inoltre, sarà tanto meglio se i dati contenuti nei suddetti registri vengono accompagnati dalle fatture con le causali specifiche e dai documenti di spesa quietanzati.

Per la prova del danno, a volte possono servire le fotografie o i campioni dei tuoi prodotti e di quelli del tuo concorrente, come pure la domanda di registrazione del marchio.

Spesso è necessaria anche la consulenza di un perito appositamente nominato che riferisca al Giudice in merito alle perdite da te registrate, con riguardo sia alle spese sia al mancato guadagno, ma pure in merito agli utili realizzati dal concorrente sleale.

Infine, potrebbe essere il caso di produrre la propria banca dati clienti o contratti e raffrontarla con quella della controparte, per verificare se al mancato rinnovo, o alla disdetta dei singoli contratti da parte dei tuoi clienti corrisponda la stipula di nuovi contratti dei tuoi ex clienti con il tuo concorrente, nei casi di sviamento di clientela attraverso utilizzo di informazioni riservate.

BONUS: su cosa non si fonda la prova del danno da concorrenza sleale

Il comportamento sleale del tuo concorrente non costituisce la prova del danno da te subito. E nemmeno il provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) che hai ottenuto è sufficiente a fornire la prova del danno. La buona notizia, però, è che tali fatti sono prove indiziarie della colpa del tuo concorrente (art. 2600, co. 3, c.c.).

Senza colpa, niente risarcimento!

 

3) SE VUOI UN PAIO DI OCCHIALI NUOVO NON ANDARE DAL FIORAIO

L’ultimo consiglio che vale certamente la pena seguire in questi casi è quello di affidarsi per la gestione della controversia ad uno studio legale altamente specializzato in diritto di impresa.

Questa soluzione, che all’apparenza può sembrare banale, in realtà rappresenta un elemento fondamentale a causa della complessità della materia e delle insidie che nascondono processi di questo tipo.

Fidati: affidarsi ad uno studio di comprovata esperienza in tale ambito rappresenta l’unico modo per risparmiare tempo e soprattutto denaro laddove si verifichino episodi di concorrenza sleale da parte dei tuoi rivali.

 

VUOI EVITARE DI BUTTARE VIA I TUOI SOLDI?

Bene! Visto che al quel disgraziato la lettera la devi inviare ma praticamente non serve a nulla, non buttare soldi pagando qualcuno per scriverla.

Completa questo modulo e parliamone!

Perché il nostro lavoro è proteggere la tua unicità.
E quella della tua impresa.

Avv. Sabrina Scarparo