Concorrenza sleale sviamento clientela danno economico e prova di esso: 4 tattiche vincenti per ottenere il danno

Hai finalmente realizzato che un tuo ex dipendente ti ha sottratto un cospicuo numero di clienti?
Sei giunto alla conclusione che ormai non potrai più recuperarli nemmeno se preghi in aramaico antico?
Vorresti recarti alla fabbrica di quel vile del tuo ex impiegato e appiccarle fuoco seduta stante?

Non lasciarti sopraffare dalla rabbia e presta attenzione a questo articolo: ti svelerò tutto su concorrenza sleale sviamento clientela danno economico e prova di esso.

Concorrenza sleale sviamento clientela

Come fare scacco matto in 4 mosse

Finalmente hai (gratis!) la possibilità di farla pagare a quel farabutto che ti ha rubato i clienti!
Ti basterà seguire alla lettera questa guida su concorrenza sleale sviamento clientela danno economico e prova di esso. e anche tu potrai dire: “c’è l’ho fatta!”

1) ESPERTI, NON PERACOTTARI.

Per prima cosa, e non mi stancherò mai di ripeterlo, se davvero ci tieni ad essere tutelato, devi necessariamente affidarti ad uno studio legale esperto in materia di concorrenza sleale sviamento clientela danno economico e prova di esso.

Magari non troverai lo studio vicino al portone di casa tua, magari non sarà gestito dal tuo compagno di banco al liceo e magari ti chiederà anche parcelle molto superiori a quelle del predetto compagno di scuola (nel nostro caso non è così, ma in giro è pieno di furbetti).

Trovalo dove ti pare, ma fatti aiutare da specialisti: potrebbe essere la tua unica opportunità di avere ragione.

2) UNA VERA LESIONE (NON FISICA)

Occorrerà, in seguito, soffermarsi sul tema di risarcimento del danno dovuto a concorrenza sleale.

Mi spiego: è necessaria la prova che la perdita dei clienti sia stata effettivamente causata dal furfante del tuo concorrente, altrimenti i Giudici non riconoscono il risarcimento.

Da ultimo, Cass., 14/2/2020, n. 3811 afferma che “Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione“.

 

Cosa significa?

Significa che devi procurarti

Ad esempio, hai raggiunto queste prove se dimostri che i tuoi ex collaboratori si sono appropriati del tuo archivio clienti, che hanno disdettato molti dei contratti quando ancora lavoravano con te e che hanno stipulato con molti dei tuoi clienti nuovi contratti con la loro società appena costituita.

Invece, non è possibile collegare la riduzione del fatturato subìta da una impresa alla contrazione degli ordini registrata presso una delle sue filiali allo sviamento della clientela perpetrato in suo danno da parte di una impresa concorrente, allorché risulti che la stessa clientela in realtà abbia continuato a rivolgersi anche alla filiale che ha subìto lo storno (Cass. 20/07/2015, n. 15134).

3) PROVE PROVATE: BUONE NOTIZIE

Altro quesito molto importante riguarda il danno economico e la prova di esso, in rapporto alle condotte illecite poste in essere dal subdolo competitor.

Sul punto, ho il piacere di darti subito una bella notizia.

Il giudice, infatti, nel determinare l’entità del lucro cessante conseguente allo sviamento clientela, può fare tranquillamente riferimento all’utile netto conseguito dal tuo concorrente sleale (Corte Appello Milano, 20/09/2012).

[infobox color=”#efefef” textcolor=”#000000″ icon=”exclamation-circle”] A proposito della quantificazione del danno da sviamento di clientela sulla base dell’utile netto realizzato dal contraffattore si vedano Vanzetti, La «restituzione» degli utili di cui all’art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi, in Il dir. ind., 2006, pp. 323 ss., Di Cataldo, Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale, in Giur. comm., 2008, I).[/infobox]

 

Facciamo un esempio per rendere l’idea?

Immagina che la tua azienda abbia avuto un fatturato tendenzialmente stabile, oppure in crescita nei tre anni antecedenti al momento in cui è entrato in gioco il tuo vile competitor a fare concorrenza sleale sviamento clientela, ad esempio imitando il tuo marchio.

Provato il calo del fatturato e provato l’utile conseguito dal concorrente sleale, il giudice lo condannerà a risarcirti nella misura dell’utile netto percepito dal tuo avversario (c.d. retroversione degli utili: art. 125 c.p.i.).

4) MA C’È DI PIÙ!

In sede di quantificazione del danno patrimoniale causato da concorrenza sleale, il giudice potrà ricorrere anche a criteri equitativi, non solo in caso di impossibilità di raggiungere una stima precisa, ma pure a fronte di oggettive difficoltà di fornire una prova più rigorosa. E’, però, sempre necessaria la dimostrazione della esistenza del danno.

[infobox color=”#efefef” textcolor=”#000000″ icon=”exclamation-circle”]La giurisprudenza pare orientata nel senso di imporre al danneggiato l’onere di fornire ogni prova ragionevolmente possibile in ordine all’esistenza ontologica del pregiudizio, per procedere poi a liquidazione equitativa quando l’assolvimento di questo onere probatorio non consente di giungere ad una determinazione precisa del danno: cfr. Cass., 14/2/2020, n. 3811; Trib. Firenze, 10 luglio 2006 (5095/4); Trib. Torino, 29 settembre 2004 (4836/6); Trib. Bologna, 14 aprile 2003 (4673/3); App. Milano, 16 gennaio 2004 (4706/6); App. Milano, 12 settembre 1997 (3892/4). Nessuna di queste pronunce pare richiedere una assoluta impossibilità di prova dell’ammontare preciso del danno, essendo sufficiente solo una obiettiva difficoltà di determinazione; in tal senso cfr. espressamente Trib. Ancona, 23 luglio 2002 (4513/8); Trib. Catania, 19 giugno 1988 (3928/4); Trib. Catania, 9 ottobre 1997 (3778/2). La prova dell’ontologica esistenza di un danno può essere data non solo attraverso la dimostrazione di una sottrazione di clientela, ma anche in relazione allo svilimento del segno; cfr. Trib. Milano, 19 gennaio 2006 (4997/3); specialmente quando, come nel caso di specie, l’illecito derivi dalla immissione in commercio di prodotti di qualità inferiore: cfr. Trib. Milano, 24 luglio 2003 (4589/4).[/infobox]

In parole povere, se sarà assolutamente impossibile o molto difficile quantificare il danno, il giudice opererà una valutazione “a cazzotto”.

No, non vuol dire che puoi prendere a pugni quel disgraziato che ti ha rubato i clienti, vuol dire solo che, accertata l’esistenza del danno economico, il Giudice ne determinerà l’ammontare valutando tutte le circostanze del caso concreto (durata del comportamento dannoso e sua diffusione sul territorio, entità e modificazioni nel tempo dei fatturati delle imprese concorrenti, andamento del mercato, ecc.).

Pertanto, dovrai avere cura di predisporre quanta più documentazione possibile inerente i tuoi scambi commerciali senza trascurare alcunché.

Tieni presente, inoltre, che si tratta pur sempre di un giudizio ipotetico, che il giudice otterrà valutando la tua probabilità di guadagno all’interno del mercato nel caso in cui non fosse stato presente il tuo rivale a darti fastidio con i suoi atti di concorrenza sleale.

La somma così ottenuta indicherà quello che per te è stato il danno (da lucro cessante) che hai diritto di richiedere al tuo competitor scorretto.

Vuoi saperne di più su come prendere “a cazzotti” il tuo ex-dipendente?

Nessun problema! Possiamo aiutarti gratuitamente a proteggere la tua impresa da questi disgraziati semplicemente scrivendoci attraverso questo modulo (troverai la procedura passo-passo).

Perché il nostro lavoro è proteggere la tua unicità.
E quella della tua impresa.

Avv. Alfredo Buccella