ATTI DI VANTERIA: SCOPRI COME SCONFIGGERLI…

“Io ho fatto questo e quest’altro…”
“Ma quanto sono bravo, ma quanto sono bello…”
“E poi ho tutto quello che tu non hai…”

Ho le bolle al solo pensiero: gente senza cervello (né cuore) che si vanta e basta. Ma sai cosa è peggio? Se con questi atti di vanteria, quei disgraziati si prendono gioco del tuo sudore e del tuo lavoro. Se si vantano di ciò che non hanno, di ciò che è solo tuo. Mettendo in grave rischio la tua impresa.

Non sei stanco del solito buffone che senza aver fatto sacrifici cerca di appropriarsi dei pregi dei tuoi prodotti o della tua impresa? Non credi sia arrivato il momento di fargli smettere di darsi tante arie con tali atti di vanteria?

Bene, allora sei nel posto giusto: scoprirai come fargliela pagare, senza pietà!

Atti di vanteria

ATTI DI VANTERIA: COSA SONO ESATTAMENTE?

[infobox color=”#efefef” textcolor=”#000000″ icon=”exclamation-circle”] La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, disciplinata dall’art. 2598 n. 2 c.c., ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (v. Trib. Latina 1440/2016); oppure, quando il prodotto preso di mira abbia acquisito notorietà sul mercato e il concorrente introduca sul mercato un prodotto analogo, con un marchio simile al marchio oggetto del prodotto preso di mira, con l’intento di sfruttare la capacità di penetrazione presso i consumatori di un marchio che già ha acquisito notorietà, appropriandosi quindi dei pregi dell’altrui attività (v. Trib. Milano, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 09/09/2010). Non ricorre quando si adottino tecniche, materiali o procedimenti già usati da altra impresa; ciò può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile (v. Cass. 100/2016).[/infobox]

GLI ATTI DI VANTERIA SI VERIFICANO IN TUTTI  I SETTORI ECONOMICI?

I settori in cui può verificarsi un simile atto di vigliaccheria sono davvero tanti. Tra i più comuni, ad esempio, ci sono il settore enogastronomico, la moda, l’artigianato. E le imprese più colpite sono quelle che nel tempo hanno ottenuto riconoscimenti, premi e un marchio riconoscibile. Come l’azienda del sig. Stefano G.

Ottenere questa visibilità non è certo facile! Ci vogliono investimenti in ricerca e sviluppo, prove su prove in laboratorio, materie prime selezionate (e quindi costose), tanto duro lavoro e ovviamente moltissima pubblicità.

Poi arriva una persona qualunque e senza alcuno sforzo, cerca di attribuire ai suoi prodotti pregi e qualità che sono soltanto tuoi. Sono i veri e propri “atti di vanteria”, ovvero quegli atti non giustificati da reali qualità dei prodotti e che servono solo al furbacchione di turno ad affermarsi sul mercato velocemente e a tuo discapito.

ATTI DI VANTERIA: COSA ACCADE AL TUO BUSINESS?

Stefano G., ad esempio, notò nel breve termine una leggera flessione delle vendite. E non ci fece più di tanto caso.

Poi, nel tempo, questa stessa perdita si consolidò. E a quel punto si insospettì!

Sai perché stavano perdendo soldi giorno dopo giorno? Perché i clienti del sig. Stefano, pensavano che quei prodotti scadenti avessero realmente le stesse qualità dei prodotti suoi. Insomma, i clienti compravano la marca “che si vantava” attribuendogli pregi e qualità della marca “originale” del sig. Stefano.

A un certo punto, Stefano vide un trafiletto pubblicitario del concorrente sul web e tutto gli fu chiaro. Andò su tutte le furie, intenzionato assolutamente fargliela pagare. Ormai era sul punto di non riuscire a pagare le banche, i fornitori e i dipendenti. Insomma, era sulla strada del fallimento e della perdita dei suoi beni.

NON ARRIVARE A PERDERE TUTTO, NON SOTTOVALUTARE IL PROBLEMA.

Se hai il sospetto che qualcuno abbia compiuto atti di vanteria, pubblicizzando i suoi prodotti o servizi con qualità, pregi, riconoscimenti, riferimenti che in qualche modo si agganciano alla tua impresa, ai tuoi prodotti o ai tuoi servizi, agisci in fretta e segui i consigli di concorrenzaslealeaddio.it

Per vincere gli atti di vanteria bastano 5 semplici passi!

Per bloccare il furbetto di turno in modo rapido, la prima cosa da fare è una diffida.

In questa diffida devono essere indicati i comportamenti che integrano gli atti di vanteria e da far cessare immediatamente (se vuoi scrivere una diffida efficiente e non sbagliare, trovi un modello pronto nel nostro e-book gratuito).

A questo punto la diffida deve essere resa pubblica. Cioè devi far sapere agli ignari acquirenti che comprano i tuoi prodotti che c’è un disgraziato che sta cercando di ingannarli.

Infatti, le qualità, i pregi, i riconoscimenti di cui si vanta il disgraziato appartengono solo alla tua impresa, ai tuoi prodotti o servizi. E lui non ha niente a che fare o a che vedere con te, la tua impesa, la tua storia!

I clienti devono sapere che possono trovare la qualità e la professionalità che cercano solo nei tuoi prodotti o servizi. Attento, però, ad attenerti alle regole della correttezza professionale! Se non lo fai rischi di incorre atua volta in un atto di concorrenza sleale.

[infobox color=”#efefef” textcolor=”#000000″ icon=”exclamation-circle”] La divulgazione di notizie vere integra l’illecito di concorrenza sleale per denigrazione solo se effettuata in modo tendenzioso e subdolo, e cioè quando il fatto non è presentato nella sua oggettività e l’esposizione di esso getta discredito sul concorrente (così, Trib. Torino, 20/09/2010; v. pure Cass. 2020/1982; Trib. Bologna, 6/2/2009; Trib. Catania, 19/6/1998).[/infobox]

Puoi rendere pubblica la diffida usando il tuo sito internet o le tue pagine social. Oppure pubblicarla su uno o più quotidiani o riviste di settore. L’ideale è fare anche dei volantini da distribuire e utilizzare mezzi di informazione locali (come quotidiani, riviste e giornali in generale), per spargere la voce.

Ovviamente se la tua impresa è conosciuta a livello nazionale o internazionale, devi procedere con una diffusione più massiccia della verità e proteggere i tuoi clienti da questo comportamento.

 

MA QUANTO MI COSTA?

Se stai pensando che dovrai spendere una fortuna, non ti preoccupare! Infatti, se tutte le spese sostenute saranno documentate idoneamente e nelle fatture sarà indicata la giusta causale, sarà possibile farti rimborsare fino all’ultimo centesimo da quel furbacchione che voleva fregarti (link articolo danno emergente).

Se fino a questo momento tutto è stato abbastanza “ufficioso”, è arrivato il momento di fare sul serio. È il momento di presentare un esposto all’Autorità Antitrust.

L’Antitrust ha il compito di vigilare il mercato e la concorrenza in esso presente. Per questo, esegue costantemente indagini ispettive volte a controllare se le imprese stanno mettendo in atto condotte fraudolente o ingannevoli. Tali atti possono non solo distorcere il mercato, ma anche danneggiare i consumatori.

Attenzione! Ti ricordo che l’esposto all’Antitrust può essere presentato anche da un tuo cliente che è stato indotto in errore dalla tua o dall’impresa concorrente. Quindi occhio a fare le cose fatte per bene: altrimenti oltre al danno, la beffa!

Un po’ di legalese.

[infobox color=”#efefef” textcolor=”#000000″ icon=”exclamation-circle”] Sebbene si possa ritenere l’imprenditore un soggetto interessato a fare ricorso all’Autorità Antitrust, va evidenziato che i suoi provvedimenti hanno la finalità di tutelare non già l’interesse individuale dell’impresa, ma quello generale dei consumatori al corretto funzionamento del mercato; sicché può accadere che un comportamento di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. non produca conseguenze negative per il mercato in genere. Nel qual caso, l’imprenditore ricorrente vedrà respinto il suo ricorso. E’ importante sapere che, ai sensi dell’art. 66, D.lgs. 2005/206 (Codice del consumo) l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato: d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al Reg. 2006/2004/CE. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza; se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti; con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.[/infobox]

PERSEVERARE E’ DIABOLICO, MA LA LEGGE E’ CON TE!

A questo punto, il tuo concorrente si dovrebbe arrestare la condotta sleale e dovrebbe trovare un accordo con te sul risarcimento del danno.

Se, invece, è così diabolico da perseverare nel suo intento,con la diffida in una mano e l’esposto all’Antitrust nell’altra, puoi presentarti all’autorità giudiziaria per chiedere le 2 cose che più ti interessano:

  • un provvedimento cautelare (che faccia subito cessare il comportamento scorretto del tuo rivale);
  • un risarcimento del danno subito.

Ricorda che ci sono almeno 3 forme di danno che puoi farti risarcire:

  1. il danno emergente, come i costi sostenuti per difenderti;
  2. il lucro cessante, cioè il mancato guadagno;
  3. il danno alla reputazione.

E ricorda che è sempre necessaria la prova del danno, perché non esiste più il danno in re ipsa.

Qual è il quinto passo da compiere? Il quinto passo in realtà dovrebbe essere il primo: chiedi aiuto agli esperti di concorrenzaslealeaddio.it.

Solo così conoscerai tutti i segreti per proteggere la tua azienda dal mascalzone di turno.

Perché il nostro lavoro è proteggere la tua unicità.
E quella della tua impresa.

Avv. Alfredo Buccella