VANTERIA – La guida definitiva

Compie atti di vanteria colui che si appropria dei pregi dei prodotti, o della impresa di un concorrente, o di entrambi (v. art. 2598, n. 2, ultima parte, c.c.).

 

La vanteria è dunque perseguita dalla legge, come forma di concorrenza sleale. Che per la verità non si allontana poi molto dalla definizione di vocabolario, di vanteria come comportamento di chi si vanta fingendo meriti e capacità inesistenti.

Cerchiamo allora di capire quando si verifica in concreto la vanteria.

LA VANTERIA IN CONCRETO: ALCUNI ESEMPI

Classico atto di vanteria è quello di colui che afferma, contrariamente al vero, su riviste periodiche di settore, di essere erede della tradizione sartoriale di un suo famoso concorrente (v. Tribunale Milano, 03/03/2010).

Altra vanteria consiste nel pubblicizzare i propri prodotti presentandoli come simili o addirittura identici ai prodotti rinomati di un concorrente noto, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari della pubblicità e cosi facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi d’investimento o pubblicitari  (v. Cassazione civile sez. VI, 07/01/2016, n.100).

QUANDO LA VANTERIA E’ LECITA (E QUANDO NON LO E’)

Affinché l’appropriazione di pregi sia considerata illecita è necessario che i pregi consistano in caratteristiche proprie ed esclusive del prodotto del concorrente e non siano presenti nel prodotto dell’autore dell’atto appropriativo, e che siano motivo di preferenza per il consumatore.

E’ altresì necessario che le peculiari caratteristiche del bene e la preferenza accordata dal mercato abbiano dato vita ad una notorietà tale del prodotto, percepito come manufatto proprio di un unico produttore sul mercato (v. Corte appello Milano Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 10/04/2014, n.1470).

Infine, tieni presente che:

  • la vanteria illecita deve essere esplicitata dall’imprenditore nelle comunicazioni pubblicitarie o commerciali, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori
  • per pregi si intende, oltre alle caratteristiche pregiate dei prodotti o dell’impresa, anche ad esempio, premi, medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, non posseduti da chi si vanta, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente (v. Cassazione civile sez. VI, 07/01/2016, n.100).

 

I RIMEDI CONTRO LA VANTERIA

Se hai subito, o stai subendo atti di vanteria hai a tua disposizione diversi rimedi.

Puoi cominciare con una diffida (trovi uno specifico modello all’interno del nostro ebook gratuito, che puoi scaricare qui). Puoi anche pubblicare la diffida nel modo che ritieni migliore per raggiungere la tua clientela. Oppure puoi affidarti direttamente a un comunicato stampa.

uando pubblichi la diffida o ricorri al comunicato stampa, è opportuno attenersi sempre ai principi della correttezza professionale e rappresentare il fatto in modo veritiero e corretto, nella sua oggettività. Altrimenti, rischi di compiere un atto di concorrenza sleale!

[infobox color=”#efefef” textcolor=”#000000″ icon=”exclamation-circle”] La divulgazione di notizie vere integra l’illecito di concorrenza sleale per denigrazione solo se effettuata in modo tendenzioso e subdolo, e cioè quando il fatto non è presentato nella sua oggettività e l’esposizione di esso getta discredito sul concorrente (così, Trib. Torino, 20/09/2010; v. pure Cass. 2020/1982; Trib. Bologna, 6/2/2009; Trib. Catania, 19/6/1998 [/infobox]

Senza perder tempo, affidati a uno specialista del settore (bravo ed onesto), per richiedere una tutela inibitoria in via di urgenza (si tratta, cioè, di chiedere al giudice, senza le lungaggini del processo ordinario, di inibire al tuo concorrente la continuazione degli atti di vanteria).

Infine, potrai agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nella misura in cui gli atti di vanteria hanno provocato uno sviamento di clientela e per ottenere, come ulteriore forma di ristoro, la pubblicazione della sentenza a spese del tuo concorrente (art. 2600 c.c.).

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Avv. Alfredo Buccella