Provvedimento d’urgenza insufficiente a fornire la prova del danno: 7 semplici mosse per provare il danno e ottenere il risarcimento

L’affermazione provvedimento d’urgenza insufficiente a fornire la prova del danno è molto diffusa tra i giudici.

Essa vuol dire che v’è necessità della prova delle conseguenze dannose dell’illecito, ovvero della prova ulteriore del danno, che non può esser data con il provvedimento d’urgenza.

Vediamo, allora, a cosa si riferisce esattamente l’espressione provvedimento d’urgenza insufficiente a fornire la prova del danno e come fare a provare il danno.

COS’E’ IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA

Spesso accade che la vittima di concorrenza sleale agisca in via cautelare, cioè chieda al Giudice un provvedimento urgente a tutela dei suoi diritti.

All’esito di tale procedimento, vengono accertati, sommariamente, gli atti di concorrenza sleale e viene emanato un provvedimento d’urgenza che inibisce la continuazione degli atti di concorrenza sleale, o che ne elimina gli effetti.

Ecco, questo provvedimento d’urgenza non è idoneo di per sé a dare la prova dei danni che quei comportamenti hanno causato alla vittima di concorrenza sleale.

 

L’IMPORTANZA DEL PROVVEDIMENTO D’URGENZA

In verità, questo provvedimento già realizza un’importante forma di tutela, perché, in via anticipata rispetto alla sentenza (art. 2599 c.c.), inibisce la continuazione della concorrenza sleale e mira ad eliminarne gli effetti.

Inoltre, su tale provvedimento può fondarsi la presunzione di colpa dell’autore dei fatti di concorrenza sleale (art. 2600 c.c.). E non è poco, se consideri che la colpa è essenziale per ottenere un risarcimento.

Tuttavia, per ottenere il risarcimento danni occorre ancora qualcosa in più.

 

COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Occorre, cioè, fornire la prova del danno.

Difatti, oggi il danno in re ipsa non esiste più, per cui non è più sufficiente invocare il comportamento lesivo del concorrente sleale per ottenere automaticamente il risarcimento dei danni.

Quindi, mentre la prova del comportamento dannoso può essere data dal provvedimento d’urgenza e la colpa si presume una volta accertato quel comportamento, è necessario dare la prova che dal comportamento scorretto del tuo concorrente sia scaturita, come effetto ulteriore, una conseguenza dannosa.

 

COME FORNIRE LA PROVA DEL DANNO

Ad esempio, è importante che tu conservi tutti i documenti che attestino le spese sostenute per accertare la concorrenza sleale del tuo rivale.

Inoltre, dovrai conservare i documenti che provano le spese sostenute per maggiori costi pubblicitari necessari per difenderti dalla concorrenza sleale.

E’ opportuno che tutti i pagamenti siano tracciabili e rechino una specifica causale

Abbi cura di inserire tutti i documenti in una ordinata contabilità, perché può essere necessario esibirla al Giudice insieme ai documenti.

Come pure è opportuno documentare il decremento delle vendite e ricollegarlo, anche tramite perizie di esperti, al comportamento scorretto del concorrente, escludendo che il calo del fatturato possa essere ricollegato ad altre cause.

Talvolta, può essere necessario provare l’utile conseguito dal concorrente sleale.

 

COME PROVARE I DANNI NON PATRIMONIALI

Esistono poi i danni non patrimoniali, i quali pure non sono in re ipsa, ma possono essere provati per presunzioni, secondo quanto allegato dal danneggiato ed in base all’id quod plerumque accidit.

In altre parole, il Giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, riterrà sussistenti e provati quei danni che in base alla comune esperienza sono normalmente ricollegabili alla lesione dell’interesse (di rilevanza penale o costituzionale) prospettata dal danneggiato.

Per ottenere il risarcimento di tali danni, non è sufficiente la loro effettiva sussistenza, ma è altresì necessario che tu ti avvalga, come per tutto il resto, dell’abilità di un bravo ed onesto avvocato, esperto in diritto civile e specializzato nella concorrenza sleale.

 

VUOI SAPERE DI PIU’ SU COME FORNIRE LA PROVA DEL DANNO, SUL DANNO IN RE IPSA E SUI DANNI NON PATRIMONIALI?

Nessun problema! Possiamo aiutarti gratuitamente a proteggere la tua impresa attraverso l’apposito modulo.

Perché il nostro lavoro è proteggere la tua unicità.
E quella della tua impresa.

Avv. Alfredo Buccella