CREARE CONFUSIONE CON I PRODOTTI DI UN CONCORRENTE: ECCO 5 ESEMPI CONCRETI

Ti sarai chiesto più volte in che modo si può creare confusione con i prodotti di un concorrente. Se il tuo competitor sta violando la legge, o invece no.

Tecnicamente, l’espressione si riferisce alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1) c.c.

In parole semplici, si può creare confusione con i prodotti di un concorrente in tre modi diversi e cioè attraverso :

QUANDO LE IMPRESE SONO IN CONCORRENZA TRA LORO?

Innanzitutto, per creare confusione con i prodotti di un concorrente è necessario che le imprese siano in concorrenza tra loro.

Il rapporto di concorrenza tra imprese si instaura quando tu e il tuo concorrente commercializzate prodotti identici o simili, perché operate nello stesso ambito territoriale, o perché operate in settori commerciali affini o contigui (c.d. concorrenza orizzontale).

Ma può anche accadere che imprese in concorrenza tra loro occupino posizioni diverse nella catena distributiva (per esempio, rivenditori all’ingrosso e negozi di vicinato), vendano prodotti destinati allo stesso consumatore finale (c.d. concorrenza verticale).

CREARE CONFUSIONE CON I PRODOTTI DI UN CONCORRENTE: L’USO DEI SEGNI DISTINTIVI

Si ha questo tipo di concorrenza sleale quando un’impresa usa la denominazione sociale, o la ditta, o l’insegna, o il nome a dominio, il logo identici o simili a quelli appartenenti ad un suo concorrente.

QUALCHE ESEMPIO CONCRETO!

I giudici hanno ritenuto che il marchio “New Hair – Professionisti con sorriso”, registrato per “cure di bellezza per persone, servizi di parrucchiere ed estetica”, sia confondibile con un segno successivo, “New Hair School di Sapienza Rosaria”, utilizzato come insegna per contraddistinguere non un’attività di parrucchiere, ma di scuola per parrucchieri. (Trib. Catania 9/6/2013).

Nel caso “Adidas/Marca Mode”, l’Europa ha ritenuto che, anche se il segno successivo, utilizzato per prodotti identici o simili, assomigli a tal punto al marchio anteriore da far sorgere la possibilità di associarlo a quest’ultimo ed il medesimo marchio anteriore possegga un carattere distintivo particolare, grazie alla sua notorietà, il rischio di confusione non esiste se non è provato (Corte di Giustizia, 22 giugno 2000, causa C-425/98, in Racc. 2000, I, 4861 ss., par. 33).

CREARE CONFUSIONE CON I PRODOTTI DI UN CONCORRENTE: L’IMITAZIONE SERVILE

In questo caso il tuo competitor imita direttamente i tuoi prodotti, la loro forma, il loro aspetto esteriore, in modo da generare pericolo di confusione tra i consumatori.

L’imitazione può riguardare anche soltanto singoli elementi esteriori di prodotti che siano idonei a ricollegare il prodotto alla tua impresa.

Attenzione, però: deve trattarsi di elementi non essenziali alla funzione tecnica svolta dal prodotto, perché questi elementi sono liberamente imitabili (se non oggetto di brevetto).

QUALCHE ESEMPIO CONCRETO!

Trib. Milano 352/2016 ha condannato per atti di confusione per imitazione servile di prodotti un’azienda che aveva imitato forma arcuata del piantone – unicum nel mercato di riferimento da vent’anni – di una  motofalciatrice, venduta a prezzo inferiore.

Trib. Catania 22/7/2014 ha ritenuto confondibili le confezioni di salviettine per bambini “Sole Luna” con quelle denominate “Giorno&Notte”, a fronte di un “abbliaggio” molto simile: cioè, a causa della riproduzione di una foto di donna sorridente con bambino in braccio, l’uso di colori e posizione dei medesimi, i disegni utilizzati – cuore e luna, monetine color oro con il simbolo dell’euro – la scelta degli inserti informativi.

CREARE CONFUSIONE CON I PRODOTTI DI UN CONCORRENTE CON QUALSIASI ALTRO MEZZO

La legge non vuole lasciare scampo a chi si comporta male, contravvenendo ai doveri di correttezza professionale.

Così, l’art. 2598 c.c. vieta la concorrenza sleale di chi, con qualsiasi altro mezzo, diverso da quelli che hai visto sopra, vuole creare confusione con i prodotti di un concorrente per trarre profitto.

I Giudici hanno ritenuto, ad esempio, che si possa creare confusione con i prodotti di un concorrente attraverso l’imitazione dei nomi di fantasia che contraddistinguono i singoli prodotti del competitor.

L’ESPRESSIONE-CHIAVE: LA CONCRETA POTENZIALITA CONFUSORIA

Per creare confusione con i prodotti di un concorrente, è sempre necessario che gli atti di confusione abbiano una concreta potenzialità confusoria.

Si ha concreta potenzialità confusoria ogni qual volta il comportamento del competitor sleale è idoneo a generare nei consumatori pericolo di confusione sulla provenienza o sulle caratteristiche dei prodotti, perché tu e il tuo concorrente commercializzate prodotti identici o simili, perché operate nello stesso ambito territoriale, perché operate in settori commerciali affini o contigui.

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Avv. Alfredo Buccella